Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia Nolana.